Scopo della normativa
La Pressure Equipment Directive 97/23/CE, nota come PED, e' una direttiva comunitaria di nuovo approccio che completa il riassetto normativo in materia di recipienti a pressione iniziato nel 1991 con la precedente direttiva 87/404/CEE riguardante i soli recipienti a pressione semplici: tutte imprese che sono attive nella costruzione di apparecchiature a pressione devono conformarsi a queste prescrizioni.
Aspetti fondamentali
Il nuovo approccio per la costruzione di apparecchiature a pressione si basa su tre aspetti principali riassumibili in:
- standardizzazione delle direttive di prodotto per creare un supporto legislativo omogeneo a tutti gli stati membri che testimonia la volonta' di creare un ambiente tecnico comune europeo.
- definizione dei soli requisiti essenziali di sicurezza e non di contenuti tecnici specifici;quindi la conformità dei prodotti è ottenuta col rispetto degli standard europei armonizzati ( CEN e CENELEC) o delle norme nazionali che li recepiscono.
- valutazione delle conformità dei prodotti, tramite diverse procedure che tengono conto della categoria di rischio del prodotto e dei sistemi di gestione aziendale dei produttori, con l'introduzione del sistema di valutazione "a moduli".
Marcatura CE
Nello spirito del nuovo approccio comunitario messo a punto per la marcatura CE dei prodotti e la loro libera commercializzazione in Europa, la PED identifica i requisiti essenziali di sicurezza per la progettazione e la costruzione di manufatti in pressione aventi pressione massima ammissibile superiore a 0.5 bar.
Data di entrata in vigore
Nell'ambito dei paesi membri della Comunità Europea la Direttiva PED è entrata in vigore in via opzionale, dal 29 novembre 1999 e poi divenuta obbligatoria dal 29 maggio 2002.
Fino a tale data era ammessa la commercializzazione di attrezzature e sistemi a pressione, conformi alla normativa preesistente.
In Italia è stata data attuazione alla direttiva tramite il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n?° 93, rivoluzionando di fatto un tessuto normativo in vigore da molti decenni ed introducendo innovazioni sostanziali che si possono sintetizzare nei:
Tre aspetti cardine
- L'oggetto della normativa esce dalla definizione specifica di "apparecchio" ed abbraccia insiemi ed accessori che possono costituire impianti integrati e funzionali in pressione; tali definizioni ampliano sostanzialmente gli ambiti applicativi della nuova Direttiva.
- Le norme tecniche applicabili per il progetto e la fabbricazione dei componenti in pressione non sono più esclusivamente quelle nazionali definite dalla legislazione preesistente, ma si allargano a tutti i codici e standards riconosciuti in sede comunitaria che garantiscono il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza sanciti dalla Direttiva.
- L'organizzazione aziendale della qualita' diventa elemento chiave ai fini della valutazione della conformità del prodotto e consente alle ditte già strutturate secondo i requisiti delle norme ISO 9000 di operare secondo quanto previsto dai moduli H/H1, D/D1, e E/E1 della Direttiva.
- La valutazione della conformita' dei componenti in pressione non? puo' essere? affidata per legge ad un unico ente nazionale, ma puo' essere espletata , nelle varie forme previste dalla Direttiva, da parte di organismi tecnici competenti, notificati in sede comunitaria e chiamati MB.
Procedure e moduli di valutazione PED
Le procedure per la valutazione della conformita' del prodotto PED, note come moduli, sono 13 e vengono descritte nell'allegato III della Direttiva che illustra per ogni modulo le attività, i compiti e le responsabilità delle diverse parti in causa, ed in particolare del fabbricante e dell'organismo notificato:
- modulo A e A1: controllo di fabbricazione interno e sorveglianza della verifica finale
- modulo B e B1: esame CE del tipo ed esame CE della progettazione
- modulo C1: conformità al tipo
- modulo D e D1: garanzia della qualità della produzione
- moduli E ed E1: garanzia della qualita' dei prodotti
- ? modulo F: verifica sul prodotto
- modulo G: verifica CE di un unico prodotto
- modulo H ed H1: garanzia di qualità totale e garanzia di qualità totale con controllo della progettazione/particolare sorveglianza della verifica finale.
Categorie
Le procedure di valutazioni ( moduli) utilizzabili per ogni tipo di prodotto in pressione devono essere scelte tra quelle previste nelle quattro categorie ( I,II,III,e IV) definite nell'allegato II della Direttiva, ovvero:
CATEGORIA I = MODULO A
CATEGORIA II=MODULI A1,D1,E1,
CATEGORIA III=MODULI B1+D,B1+F,B+E,B+C1,H
CATEGORIA IV=MODULI B+D, B+F,G,H1
La categoria di pertinenza di un prodotto o componente in pressione può essere dedotta dalle tabelle ( da 1 a 9) contenute nell'allegato II in funzione di:
- del tipo di prodotto ( recipiente, caldaia, tubazione),
- del fluido contenuto o convogliato;
- della pressione massima ammissibile per il volume ( PS x V) per i recipienti, della pressione massima ammissibile per la dimensione nominale ( PS x DN) per le tubazioni.
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